PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). - 1. Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, qualora gli accertamenti peritali richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà della persona, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, lo svolgimento dei medesimi anche in difetto del consenso da parte dell'interessato.
      2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

          a) l'indicazione del reato per cui si procede;

          b) l'indicazione dell'atto e delle ragioni che lo rendono indispensabile;

          c) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;

          d) l'avviso che, in caso di mancata comparizione senza addurre legittimo impedimento, può disporsi l'accompagnamento coattivo dell'interessato ai sensi dell'articolo 224-quater;

          e) l'indicazione della struttura pubblica o privata presso la quale l'atto viene eseguito.

      Art. 224-ter. - (Divieto di atti pericolosi per la salute della persona). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 224-bis non possono essere eseguiti nel caso in cui vi sia il sospetto che possano nuocere alla salute della persona.

 

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      Art. 224-quater. - (Accompagnamento coattivo). - 1. Per l'accompagnamento coattivo della persona nei confronti della quale l'atto deve essere eseguito si osservano le disposizioni di cui all'articolo 132».


Art. 2.

      1. All'articolo 360 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 5, nel caso in cui gli accertamenti richiedano il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, al provvedimento del pubblico ministero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 224-bis, 224-ter e 224-quater».


Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 373 del codice penale è aggiunto il seguente:

      «Art. 373-bis. - (Rifiuto di collaborazione nell'esecuzione di una perizia o consulenza tecnica). - La persona nei confronti della quale è stato disposto l'accompagnamento coattivo che rifiuti, senza giustificato motivo, di collaborare all'esecuzione di un atto indispensabile per lo svolgimento di una perizia legittimamente disposta dall'autorità giudiziaria è punita con la reclusione fino a quattro anni».


Art. 4.

      1. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è disciplinata l'istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all'analisi e al confronto del DNA.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di accesso alla banca

 

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dati, consentendolo esclusivamente sulla base di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.


Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.